CG AG per apprendisti.

Termini e condizioni generali (CG) per l'acquisto di AG per apprendisti.

1. Oggetto del contratto.

Il presente contratto disciplina l’acquisto dell’«abbonamento generale (AG) per apprendisti» per Clienti aziendali. L’AG per apprendisti è un abbonamento riservato esclusivamente agli apprendisti del Cliente aziendale. Non è consentito l’inoltro a terzi e ad altre aziende, nonché lo scambio con imprese terze.

2. Aspetti generali.

L’AG per apprendisti viene consegnato ad aziende e ad associazioni per la formazione (clienti aziendali), i cui apprendisti con un contratto di impiego possono beneficiare di AG scontati sulla base delle disposizioni seguenti.

Sono considerati apprendisti tutte le persone con un contratto di formazione vigente in corso, che abbiano compiuto al massimo 25 anni.

3. Condizioni.

Il Cliente aziendale si impegna, per tutta la durata contrattuale, ad acquistare a proprie spese un AG per apprendisti per tutti i propri apprendisti. Il costo dell’abbonamento può essere ricaricato sull’apprendista fino alla metà del prezzo. Un finanziamento parziale da parte di terzi è escluso.

Il Cliente aziendale deve acquistare l’AG per apprendisti per una durata di almeno 2 anni.

L’uso e l’acquisto dell’AG per apprendisti si basa sulla Tariffa degli abbonamenti generali e abbonamenti metà-prezzo (tariffa 654) delle imprese di trasporto svizzere, in particolare sulle disposizioni di cui al punto 4.2, esposte presso ogni punto vendita e disponibili sulla homepage delle FFS.

Tariffa degli abbonamenti generali e metà-prezzo (tariffa 654)

Il prezzo di vendita in base alla tariffa 654 delle imprese di trasporto svizzere costituisce la base per il prezzo dell’AG per apprendisti. È determinante il prezzo di vendita valido il primo giorno di validità dell’AG per apprendisti.

4. Ordine di acquisto, emissione e pagamento.

Per la durata del contratto il Cliente aziendale si impegna a ordinare l’AG per apprendisti per tutto il tempo in cui impiega degli apprendisti. L’ordine di acquisto dell’AG per apprendisti avviene tramite il canale di riferimento messo a disposizione da FFS Viaggiatori, Clientela aziendale. Con l’acquisto dell’AG, la persona in formazione riceve uno SwissPass ad essa intestato, a meno che non sia già in possesso di uno SwissPass. L’AG è riferito allo SwissPass e viene controllato tramite il microchip RFID. Sulla carta non è stampata alcuna indicazione visibile circa la prestazione acquistata (tipo e durata di validità). Le disposizioni relative allo SwissPass sono regolamentate dalla «Tariffa generale per viaggiatori» (Tariffa 600).

Le spese di produzione e spedizione per gli AG per apprendisti sono a carico di FFS SA.

Le fatture per i crediti derivanti dal presente contratto dovranno essere pagate entro 14 giorni dalla data di emissione.

Tariffa generale per viaggiatori (T600)

5. Validità.

L’AG personale per apprendisti è disponibile solo per la 2ª classe. Ha validità di un anno e non può essere depositato.

6. Rimborso.

Se l’AG per apprendisti non viene utilizzato per tutta la durata di validità (cessazione del rapporto di formazione), esiste la possibilità di restituirlo. In caso di disdetta di un AG nel corso dell’anno, per il calcolo del rimborso viene detratto il 9 percento del prezzo di acquisto per ogni mese di utilizzo. È determinante il prezzo dell’AG valido al momento della vendita. Viene inoltre riscossa una tassa amministrativa. La richiesta di rimborso dovrà essere inoltrata alla Divisione Viaggiatori delle FFS, Clientela aziendale. Lo SwissPass non deve essere restituito.

7. Smarrimento e responsabilità.

In caso di smarrimento o furto l’AG per apprendisti potrà essere sostituito dietro pagamento di una commissione.

8. Inosservanza delle condizioni contrattuali.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali, in particolare in caso di violazione del dovere di integrazione completa (consegna dell’AG per apprendisti a tutti gli apprendisti dell’azienda) o in caso di mancata osservanza della durata del contratto, le FFS si riservano il diritto di chiedere il risarcimento danni, comprendente in particolare la differenza tra il prezzo dell’AG per apprendisti e il prezzo dell’AG giovani, che viene fatturata con effetto retroattivo. Le FFS si riservano inoltre l’applicazione di una pena convenzionale massima pari a CHF 20 000.– e la disdetta senza preavviso.

9. Obblighi di riservatezza.

Le parti trattano in modo riservato tutte le informazioni che non sono di pubblico dominio né accessibili al pubblico. Le parti si impegnano a mantenere segrete le informazioni, i segreti commerciali, i dati e i documenti di cui vengono a conoscenza durante l’esecuzione dei loro servizi, nonché le informazioni ricevute e i documenti consegnati. La riservatezza permane anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale. Restano salvi gli obblighi d’informazione previsti dalla legge.

10. Entrata in vigore e durata.

Il presente contratto entra in vigore il giorno mese anno ed è stipulato a tempo indeterminato.

Il recesso dal presente contratto da parte dell’azienda formatrice o dell’associazione per la formazione è possibile non prima di 2 anni dalla stipulazione dello stesso, con un preavviso di 3 mesi. Fa fede la data del timbro postale.

Il recesso presuppone che vengano riconsegnati tutti gli AG per apprendisti in circolazione. Le carte originali non devono essere restituite. È possibile un recesso anticipato nei casi seguenti:

  • cessata attività dell’azienda formatrice o dell’associazione per la formazione;
  • fusione dell’azienda formatrice o dell’associazione per la formazione con un’altra azienda formatrice o associazione per la formazione, che non offre AG per apprendisti.

11. Diritto applicabile e foro competente.

Il presente contratto è soggetto al diritto svizzero. Foro competente esclusivo è Berna.

La stipula, le modifiche e le integrazioni al presente contratto o alle sue parti integranti necessitano, per essere valide, di un accordo reciproco e della forma scritta o di una corrispondenza riconfermata.

 

Da luglio 2025